Oratori

Oratori can. 1223-1225, 1229 c.j.c.

Luoghi destinati, su licenza dell’Ordinario, al culto divino [vedi Liturgia] in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano (ad es. gli appartenenti a una confraternita) e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente.
Nell’(—) si possono compiere tutte le celebrazioni sacre non vietate dalla liturgia o impedite dal diritto.