Oblazioni dei fedeli

Oblazioni dei fedeli can. 222, 1261-1272 c.j.c.

Mezzo principale per finanziare le attività ecclesiastiche.
I fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa perché essa possa disporre di quanto le è necessario per il culto divino [vedi Liturgia], per le spese di apostolato e per l’onesto sostentamento dei ministri; nel contempo precisa che i fedeli stessi sono liberi di poter devolvere beni temporali a favore della Chiesa.
Il Vescovo ha il dovere di avvertire e stimolare i fedeli per l’osservanza dell’obbligo che ad essi incombe e che essi assolveranno attraverso le sovvenzioni loro richieste secondo le norme dettate dalle Conferenze Episcopali.
Norme particolari sono stabilite per le oblazioni fatte a persone giuridiche ecclesiastiche, sia pubbliche che private: ciò a tutela sia della persona giuridica [vedi Personalità giuridica canonica] sia degli stessi offerenti.
È previsto che tutti i Vescovi, in conseguenza del vincolo della unità e della carità che lega tutta la Chiesa, debbono contribuire, secondo le disponibilità della propria diocesi, a procurare alla Santa Sede i mezzi che le necessitano, secondo le condizioni dei tempi, per svolgere la sua missione per la Chiesa universale.