Noviziato

Noviziato can. 641-653 c.j.c.

Periodo di prova e di preparazione, della durata minima di un anno (e non superiore a due anni) per ottenere l’ammissione in un qualsiasi istituto religioso.
Il (—), con il quale si inizia la vita nell’istituto, ha questi scopi:
— aiutare i novizi a prendere coscienza della loro vocazione specifica;
— far sperimentare il modo di vita dell’istituto;
— formare mente e cuore secondo lo spirito dell’istituto;
— provare le intenzioni e la idoneità dei novizi.
L’ammissione al (—) è di competenza dei Superiori maggiori [vedi Superiori degli istituti religiosi] ed è condizionata all’esistenza di particolari requisiti e all’assenza di determinati impedimenti.
Il (—) deve essere fatto in una apposita «casa», detta appunto casa del (—), sotto la guida del maestro dei novizi appositamente designato dai Superiori.
In ogni momento il novizio può lasciare liberamente l’istituto così come può dimetterlo l’autorità competente.
Al termine del (—), il novizio, se ritenuto idoneo, è ammesso alla professione temporanea [vedi Professione religiosa], altrimenti viene dimesso [vedi Dimissione dei religiosi].