Necessitudo
Necessitudo can. 108-110 c.j.c.
Legame o vincolo tra persone fisiche costituitosi per natura o per diritto.
Tali legami familiari possono influire sulla capacità giuridica delle persone: si pensi, ad esempio, agli impedimenti matrimoniali.
Si distinguono, al riguardo, tre tipi di legami: consanguineità, affinità e adozione (legame naturale il primo, legali gli altri due).
La consanguineità, detta anche parentela, è il vincolo tra persone che discendono da un comune capostipite e comprende:
— la cognatio carnalis se si considera la discendenza dal lato materno;
— l’adgnatio se si considera la discendenza dal lato paterno.
L’affinità, è il vincolo che stringe un coniuge ai consanguinei dell’altro coniuge (es. genero e suocero).
L’affinità sorge solo a seguito di matrimonio valido, sia semplicemente rato che rato e consumato [vedi Matrimonio rato e non consumato].
L’adozione, detta anche cognatio legalis, se attuata secondo le norme del diritto civile (l’istituto, come tale, è sconosciuto dal diritto canonico), determina fra adottante e adottato lo stesso rapporto giuridico che sussiste tra genitori e figli, costituendo, ad es., impedimento al matrimonio.
Legame o vincolo tra persone fisiche costituitosi per natura o per diritto.
Tali legami familiari possono influire sulla capacità giuridica delle persone: si pensi, ad esempio, agli impedimenti matrimoniali.
Si distinguono, al riguardo, tre tipi di legami: consanguineità, affinità e adozione (legame naturale il primo, legali gli altri due).
La consanguineità, detta anche parentela, è il vincolo tra persone che discendono da un comune capostipite e comprende:
— la cognatio carnalis se si considera la discendenza dal lato materno;
— l’adgnatio se si considera la discendenza dal lato paterno.
L’affinità, è il vincolo che stringe un coniuge ai consanguinei dell’altro coniuge (es. genero e suocero).
L’affinità sorge solo a seguito di matrimonio valido, sia semplicemente rato che rato e consumato [vedi Matrimonio rato e non consumato].
L’adozione, detta anche cognatio legalis, se attuata secondo le norme del diritto civile (l’istituto, come tale, è sconosciuto dal diritto canonico), determina fra adottante e adottato lo stesso rapporto giuridico che sussiste tra genitori e figli, costituendo, ad es., impedimento al matrimonio.