Moderatore supremo

Moderatore supremo can. 622, 625 c.j.c.

Chiamato anche Superiore generale, ha la potestà su tutte le provincie ecclesiastiche, le case e i membri dell’istituto religioso, da esercitare a norma del diritto proprio.
Il (—) deve essere designato mediante elezione canonica, a norma delle costituzioni, da parte del capitolo degli istituti religiosi.