Matrimonio rato e non consumato

Matrimonio rato e non consumato can. 1060, 1142 c.j.c.; art. 34 Concordato 11-2-1929; art. 3 L. 1-12-1970, n. 898

Matrimonio valido tra battezzati cui non sia seguito l’atto per sé idoneo alla generazione della prole. La consumazione si presume fino a prova contraria se dopo la celebrazione i coniugi abbiano coabitato.
Esso può essere sciolto dal Sommo Pontefice [vedi Scioglimento del vincolo matrimoniale], ove sussista una giusta causa. L’art. 34 del Concordato del 1929 prevedeva che il provvedimento ecclesiastico con il quale era accordata la dispensa dal (—) potesse essere reso esecutivo agli effetti civili con la stessa procedura prevista per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio canonico [vedi Matrimonio concordatario].
Poiché tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 18/1982) e non è riproposta nel Nuovo Concordato del 1984, deve ritenersi abrogata.
I coniugi che ottenessero oggi lo scioglimento del (—) (regolarmente trascritto) possono realizzare la cessazione degli effetti civili invocando l’art. 3 della L. 898/70 (cd. legge sul divorzio) che tra le cause di cessazione degli effetti civili prevede, appunto, la non consumazione del matrimonio.