Matrimonio per procura

Matrimonio per procura can. 1105 c.j.c.

Particolare forma di manifestazione del consenso matrimoniale per la validità del quale si richiede:
— che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata;
— che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico.
Per la validità del mandato si richiede:
— o che esso venga sottoscritto, oltre che dal mandante, anche dal Parroco o dal Vescovo del luogo ove il mandato viene conferito, o da un sacerdote da essi delegato, o almeno da due testimoni;
— oppure che esso venga redatto con documento autentico a norma del diritto civile (ad es. procura notarile).