Matrimonio concordatario

Matrimonio concordatario art. 34 Concordato 11-2-1929; art. 8 L. 25-3-1985, n. 121

L’art. 34 del Concordato del 1929 e successivamente l’art. 8 L. 121/85 ha riconosciuto effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
Il (—) acquista effetti civili solo successivamente alla trascrizione nei registri dello stato civile. Presupposto della trascrizione è che siano state effettuate le pubblicazioni e che il Ministro del culto cattolico abbia trasmesso (entro 5 giorni) l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile.
L’art. 34 del Concordato del 1929 disponeva che: «le cause concernenti le nullità del matrimonio sono riservate alla competenza dei Tribunali ecclesiastici». Con il successivo Concordato siglato in data 18-2-1984 la lettera della legge non si esprime più nei termini dell’esclusività della giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità matrimoniale. Argomentando da tale stato di cose la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato la competenza del giudice ordinario a dichiarare la nullità degli effetti civili del matrimonio religioso.