Matrimonio canonico

Matrimonio canonico can. 1055-1165 c.j.c.

Patto matrimoniale, con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
Tra i battezzati [vedi Battesimo] non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento. Dall’inseparabilità del contratto dal sacramento deriva che la regolazione dell’istituto spetta alla Chiesa, competente da sola a stabilire gli impedimenti al (—) e a trattare dei giudizi di nullità; mentre l’autorità civile è competente a disciplinare i semplici effetti meramente civili del (—).
Elementi costitutivi del (—) sono:
— i ministri che sono gli stessi sposi; il sacerdote o il diacono che assiste al (—) funge solo da teste qualificato, la cui presenza è richiesta ad validitatem (e non sempre) onde facilitare la prova della celebrazione;
— la volontà di contrarre (—) manifestata con il consenso. Manca il consenso se al momento del (—) vi è un soggetto incapace di intendere e di volere; quando la manifestazione di consenso sia estorta mediante violenza fisica o sussista errore ostativo (si intendeva dire no e si è detto si); se vi è voluta discordanza tra volontà e manifestazione del consenso (ad es. rappresentazioni teatrali, riserva mentale, simulazione);
— la materia che consiste nella mutua donazione dei coniugi in funzione della costituzione tra loro della comunità di tutta la vita;
— la forma, cioè le parole o i segni adoperati per celebrare il (—)
Proprietà essenziali del (—) sono:
— l’unità che esclude ogni forma di poligamia e poliandria;
— l’indissolubilità che esclude il divorzio.