Materiae mixtae

Materiae mixtae art. 7 Costituzione

Materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in quella della Chiesa; possono, quindi, determinarsi diversità di apprezzamenti o insorgere addirittura conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse, considerato che, per il disposto dell’art. 71, Cost., lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Per le controversie sulle (—), l’art. 14 del nuovo Concordato sancisce che, «se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata».