Materiae mixtae
Materiae mixtae art. 7 Costituzione
Materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in quella della Chiesa; possono, quindi, determinarsi diversità di apprezzamenti o insorgere addirittura conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse, considerato che, per il disposto dell’art. 71, Cost., lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Per le controversie sulle (—), l’art. 14 del nuovo Concordato sancisce che, «se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata».
Materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in quella della Chiesa; possono, quindi, determinarsi diversità di apprezzamenti o insorgere addirittura conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse, considerato che, per il disposto dell’art. 71, Cost., lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Per le controversie sulle (—), l’art. 14 del nuovo Concordato sancisce che, «se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata».