Magistero, potestà di

Magistero, potestà di can. 747-755 c.j.c.

Funzione di insegnamento affidata da Cristo alla Chiesa in ordine alle verità rivelate [vedi Fede cattolica] e ai principi morali anche circa l’ordine sociale. È compito della Chiesa, pure, pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.
La suprema potestà di (—) su tutta la Chiesa compete anzitutto al Sommo Pontefice; quindi al Collegio dei Vescovi [vedi Collegio episcopale] radunati nel Concilio ecumenico ovvero sparsi per il mondo ma esercitanti azione unanime congiunta, come tale recepita dal Romano Pontefice.
A tale magistero, ordinario ed universale, si affianca quello particolare (perché limitato ai propri fedeli) ma non meno importante dei Vescovi, sia in quanto singoli sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei Concilii particolari.
Circa le dottrine enunciate in materia di fede e di costumi sia dal Sommo Pontefice sia dal Collegio dei Vescovi, ma senza l’intenzione di proclamarle con atto definitivo [vedi Infallibilità], i fedeli sono tenuti a prestare un religioso ossequio dell’intelletto e della volontà e ad evitare ciò che non concorda con esse (analogamente il fedele deve comportarsi nei confronti del magistero particolare del proprio Vescovo diocesano).