Magistero, potestà di
Magistero, potestà di can. 747-755 c.j.c.
Funzione di insegnamento affidata da Cristo alla Chiesa in ordine alle verità rivelate [vedi Fede cattolica] e ai principi morali anche circa l’ordine sociale. È compito della Chiesa, pure, pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.
La suprema potestà di (—) su tutta la Chiesa compete anzitutto al Sommo Pontefice; quindi al Collegio dei Vescovi [vedi Collegio episcopale] radunati nel Concilio ecumenico ovvero sparsi per il mondo ma esercitanti azione unanime congiunta, come tale recepita dal Romano Pontefice.
A tale magistero, ordinario ed universale, si affianca quello particolare (perché limitato ai propri fedeli) ma non meno importante dei Vescovi, sia in quanto singoli sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei Concilii particolari.
Circa le dottrine enunciate in materia di fede e di costumi sia dal Sommo Pontefice sia dal Collegio dei Vescovi, ma senza l’intenzione di proclamarle con atto definitivo [vedi Infallibilità], i fedeli sono tenuti a prestare un religioso ossequio dell’intelletto e della volontà e ad evitare ciò che non concorda con esse (analogamente il fedele deve comportarsi nei confronti del magistero particolare del proprio Vescovo diocesano).
Funzione di insegnamento affidata da Cristo alla Chiesa in ordine alle verità rivelate [vedi Fede cattolica] e ai principi morali anche circa l’ordine sociale. È compito della Chiesa, pure, pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.
La suprema potestà di (—) su tutta la Chiesa compete anzitutto al Sommo Pontefice; quindi al Collegio dei Vescovi [vedi Collegio episcopale] radunati nel Concilio ecumenico ovvero sparsi per il mondo ma esercitanti azione unanime congiunta, come tale recepita dal Romano Pontefice.
A tale magistero, ordinario ed universale, si affianca quello particolare (perché limitato ai propri fedeli) ma non meno importante dei Vescovi, sia in quanto singoli sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei Concilii particolari.
Circa le dottrine enunciate in materia di fede e di costumi sia dal Sommo Pontefice sia dal Collegio dei Vescovi, ma senza l’intenzione di proclamarle con atto definitivo [vedi Infallibilità], i fedeli sono tenuti a prestare un religioso ossequio dell’intelletto e della volontà e ad evitare ciò che non concorda con esse (analogamente il fedele deve comportarsi nei confronti del magistero particolare del proprio Vescovo diocesano).