Liturgia

Liturgia can. 834-839 c.j.c.

Esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel quale, per mezzo di segni visibili:
— viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini;
— viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio, pubblico e integrale.
Tale definizione mette in luce i due momenti tipici e inscindibili di ogni azione liturgica: la santificazione e l’esercizio del culto divino.
Tale culto si realizza in maniera pubblica e integrale se risponde a tre requisiti:
— sia offerto in nome della Chiesa;
— da persone legittimamente incaricate (ministri di culto);
— mediante atti approvati dall’autorità ecclesiastica.
La disciplina della (—) è di esclusiva competenza dell’autorità della Chiesa e precisamente della Santa Sede e dei Vescovi diocesani.
In particolare:
— alla Santa Sede spetta disciplinare la sacra (—) della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici (ad es. messali, rituali, breviari) e vigilare per la fedele osservanza delle norme liturgiche;
— le Conferenze Episcopali hanno, invece, il compito di preparare le versioni, nelle lingue correnti, dei libri liturgici e curarne la pubblicazione, previa autorizzazione della Santa Sede;
— il Vescovo diocesano può, nei limiti della sua competenza, impartire norme, in materia liturgica, obbligatorie e vincolanti per tutti i fedeli della propria Chiesa particolare.