Libero conferimento

Libero conferimento can. 157 c.j.c.

Modalità più comune di provvista dell’ufficio ecclesiastico con la quale l’autorità competente perviene alla designazione del soggetto ritenuto più idoneo attraverso una scelta libera e autonoma. È il Vescovo diocesano che, normalmente, con (—) provvede agli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.