Legge canonica

Legge canonica can. 7-22 c.j.c.

Comando dato in vista del bene comune dei fedeli, proveniente da un soggetto idoneo a darlo e diretto a soggetti tenuti a rispettarlo, e cioè, ai battezzati [vedi Battesimo] che godano di un sufficiente uso di ragione e abbiano compiuto il settimo anno di età.
La promulgazione delle leggi ecclesiastiche universali (cioè valide per tutta la Chiesa cattolica di rito latino) ha luogo con la pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis.
La legge entra in vigore solo dopo tre mesi (c.d. vacatio legis) dalla sua promulgazione, salvo diverso termine (più breve o più ampio) previsto dalla legge stessa.
Per le leggi particolari (cioè valide per un determinato territorio quale ad es. la diocesi), invece, è prescritto che la promulgazione venga fatta nel modo determinato dal legislatore e l’entrata in vigore avvenga dopo un mese, salvo diversa disposizione.
In diritto canonico vige il principio della irretroattività della legge tranne che per le leggi penali che hanno sempre efficacia retroattiva se sono più favorevoli al reo.
Le leggi universali valgono per tutti i fedeli ovunque si trovino.
Le leggi particolari, invece, si presumono territoriali e non personali nel senso che sono soggetti alla legge di un determinato territorio i fedeli che in esso hanno il domicilio o il quasi domicilio [vedi Domicilio] e contemporaneamente vi si trovino di fatto.
Normalmente la (—) cessa di aver vigore in conseguenza di una legge posteriore (abrogazione).
L’abrogazione può essere:
espressa quando la nuova legge espressamente dica che la precedente è abrogata in tutto o in parte (in quest’ultimo caso si parla di derogatio);
tacita se la nuova legge è direttamente contraria (quindi incompatibile) con la precedente ovvero disciplini ex novo ed integralmente tutta quanta la materia oggetto della legge precedente (in questo caso si parla di abrogatio).
Nel dubbio, la legge preesistente non si presume abrogata ma si deve cercare di armonizzare, per quanto possibile, la vecchia e la nuova legge.