Lasciti pii

Lasciti pii can. 1261, 1303 c.j.c.

Disposizioni patrimoniali dettate per motivi religiosi di culto o di beneficenza. I (—) vengono generalmente effettuati mediante donazione o testamento a favore di enti ecclesiastici oppure ad un ente da costituire [vedi Fondazione] appunto con i beni conferiti. Nel primo caso si parla di pia fondazione non autonoma, nel secondo, invece, di pia fondazione autonoma [vedi Pie fondazioni]. Costituiscono (—) anche tutti gli atti dispositivi a favore di un erede con l’imposizione di un modus che lo vincoli ad erogare somme o svolgere un’attività per fini religiosi o di culto. Tra questi ultimi rientrano anche le disposizioni a favore dell’anima (art. 629 c.c.), che si considerano come oneri a carico dell’erede o del legatario e che sono valide solo quando siano determinati i beni o la somma da impiegarsi a tal fine.
Negli ordinamenti dove i (—) non sono consentiti dallo Stato, i fedeli ricorrono a particolari forme di lasciti fiduciari [vedi Frodi pie].