Laici
Laici can. 207-231 c.j.c.
I fedeli (—) e cioè, per esclusione, quelli che non sono né chierici né religiosi, costituiscono una delle componenti (dal punto di vista numerico la più rilevante) del popolo di Dio con una condizione costituzionale propria e autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall’ordinamento canonico.
I (—) come tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo generale dell’apostolato e hanno diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni [vedi Associazioni di laici]. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare le realtà temporali con lo spirito evangelico.
È diritto dei fedeli (—) che venga loro riconosciuta la libertà che compete ad ogni cittadino; nell’esercizio di questa libertà essi debbono, però, ispirare la loro attività allo spirito evangelico e alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina della Chiesa stessa.
Nel contempo i (—), onde essere in grado di vivere, annunciare e, se necessario, difendere la dottrina cristiana e partecipare inoltre all’esercizio dell’apostolato, hanno l’obbligo di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno.
Nell’ambito del ministero proprio attribuibile ai laici, può e deve individuarsi uno specifico ministero coniugale.
Il Codice ne dà la qualificazione giuridica quando sancisce che i coniugi cristiani sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell’edificazione del popolo di Dio.
I (—), se riconosciuti idonei, possono assumere determinati uffici ecclesiastici e, se dotati della necessaria scienza e prudenza, possono essere nominati periti o consultori per offrire, anche all’interno dei consigli istituzionalizzati, un ausilio ai Pastori della Chiesa.
Ricordiamo, ad esempio, che i (—), su parere della competente Conferenza Episcopale, possono essere nominati giudici dei tribunali ecclesiastici.
È riconosciuta ai (—) la facoltà di accedere alle università e facoltà ecclesiastiche [vedi Università ecclesiastiche] con la possibilità di ricevere dalla autorità ecclesiastica, il mandato di insegnare le scienze sacre.
Per quanto concerne in particolare l’esercizio del culto e l’amministrazione dei sacramenti va ricordato che i (—) di sesso maschile, in possesso dei requisiti stabiliti dalla competente Conferenza Episcopale, possono essere assunti ai ministeri istituiti di lettore e di accolito, un tempo riservati esclusivamente ai chierici.
I fedeli (—) e cioè, per esclusione, quelli che non sono né chierici né religiosi, costituiscono una delle componenti (dal punto di vista numerico la più rilevante) del popolo di Dio con una condizione costituzionale propria e autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall’ordinamento canonico.
I (—) come tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo generale dell’apostolato e hanno diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni [vedi Associazioni di laici]. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare le realtà temporali con lo spirito evangelico.
È diritto dei fedeli (—) che venga loro riconosciuta la libertà che compete ad ogni cittadino; nell’esercizio di questa libertà essi debbono, però, ispirare la loro attività allo spirito evangelico e alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina della Chiesa stessa.
Nel contempo i (—), onde essere in grado di vivere, annunciare e, se necessario, difendere la dottrina cristiana e partecipare inoltre all’esercizio dell’apostolato, hanno l’obbligo di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno.
Nell’ambito del ministero proprio attribuibile ai laici, può e deve individuarsi uno specifico ministero coniugale.
Il Codice ne dà la qualificazione giuridica quando sancisce che i coniugi cristiani sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell’edificazione del popolo di Dio.
I (—), se riconosciuti idonei, possono assumere determinati uffici ecclesiastici e, se dotati della necessaria scienza e prudenza, possono essere nominati periti o consultori per offrire, anche all’interno dei consigli istituzionalizzati, un ausilio ai Pastori della Chiesa.
Ricordiamo, ad esempio, che i (—), su parere della competente Conferenza Episcopale, possono essere nominati giudici dei tribunali ecclesiastici.
È riconosciuta ai (—) la facoltà di accedere alle università e facoltà ecclesiastiche [vedi Università ecclesiastiche] con la possibilità di ricevere dalla autorità ecclesiastica, il mandato di insegnare le scienze sacre.
Per quanto concerne in particolare l’esercizio del culto e l’amministrazione dei sacramenti va ricordato che i (—) di sesso maschile, in possesso dei requisiti stabiliti dalla competente Conferenza Episcopale, possono essere assunti ai ministeri istituiti di lettore e di accolito, un tempo riservati esclusivamente ai chierici.