Laici

Laici can. 207-231 c.j.c.

I fedeli (—) e cioè, per esclusione, quelli che non sono né chiericireligiosi, costituiscono una delle componenti (dal punto di vista numerico la più rilevante) del popolo di Dio con una condizione costituzionale propria e autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall’ordinamento canonico.
I (—) come tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo generale dell’apostolato e hanno diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni [vedi Associazioni di laici]. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare le realtà temporali con lo spirito evangelico.
È diritto dei fedeli (—) che venga loro riconosciuta la libertà che compete ad ogni cittadino; nell’esercizio di questa libertà essi debbono, però, ispirare la loro attività allo spirito evangelico e alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina della Chiesa stessa.
Nel contempo i (—), onde essere in grado di vivere, annunciare e, se necessario, difendere la dottrina cristiana e partecipare inoltre all’esercizio dell’apostolato, hanno l’obbligo di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno.
Nell’ambito del ministero proprio attribuibile ai laici, può e deve individuarsi uno specifico ministero coniugale.
Il Codice ne dà la qualificazione giuridica quando sancisce che i coniugi cristiani sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell’edificazione del popolo di Dio.
I (—), se riconosciuti idonei, possono assumere determinati uffici ecclesiastici e, se dotati della necessaria scienza e prudenza, possono essere nominati periti o consultori per offrire, anche all’interno dei consigli istituzionalizzati, un ausilio ai Pastori della Chiesa.
Ricordiamo, ad esempio, che i (—), su parere della competente Conferenza Episcopale, possono essere nominati giudici dei tribunali ecclesiastici.
È riconosciuta ai (—) la facoltà di accedere alle università e facoltà ecclesiastiche [vedi Università ecclesiastiche] con la possibilità di ricevere dalla autorità ecclesiastica, il mandato di insegnare le scienze sacre.
Per quanto concerne in particolare l’esercizio del culto e l’amministrazione dei sacramenti va ricordato che i (—) di sesso maschile, in possesso dei requisiti stabiliti dalla competente Conferenza Episcopale, possono essere assunti ai ministeri istituiti di lettore e di accolito, un tempo riservati esclusivamente ai chierici.