Istruzioni

Istruzioni can. 34 c.j.c.

Fonte
generale del diritto canonico emanata dall’autorità esecutiva per illustrare le disposizioni di una legge e chiarirne le modalità di esecuzione.
Le (—) non derogano alle leggi e se non si accordano con le disposizioni delle leggi sono prive di ogni valore. Le (—) cessano di avere vigore non soltanto con la revoca esplicita o implicita dell’autorità competente ma anche quando cessa la legge a cui fanno riferimento.