Istituti secolari

Istituti secolari can. 710-730 c.j.c.

Istituto di vita consacrata
, in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo operando all’interno di esso.
Esso si differenzia dall’istituto religioso per l’assenza dei voti pubblici e della vita fraterna in comune e soprattutto perché la testimonianza pubblica resa a Cristo e alla Chiesa, che per il religioso comporta una separazione dal mondo, esige, invece, per sua natura, la presenza nel mondo dei membri dell’(—).
I fedeli consacrati a Dio negli (—), non mutano la propria condizione canonica, laicale [vedi Laici] o clericale [vedi Chierici], in mezzo al Popolo di Dio: pertanto non assumono quel particolare status proprio dei religiosi.
Essi, invece, anche dopo la loro consacrazione, continuano a condurre la propria vita nelle ordinarie situazioni del mondo, soli o nella propria famiglia o in gruppi di vita fraterna, secondo le singole costituzioni; i membri chierici sono di solito incardinati [vedi Incardinazione] in una diocesi e dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto.
Il candidato che chieda di entrare in un (—), prima di assumere il primo impegno con vincoli sacri nell’istituto, deve compiere un periodo di prova iniziale non inferiore a due anni, allo scopo di prendere più chiara coscienza della propria vocazione specifica e approfondire la conoscenza dello spirito e dello stile di vita dell’istituto.
Trascorso il periodo di prova, il candidato, se ritenuto idoneo, assume, attraverso un sacro vincolo, i tre consigli evangelici della povertà, castità e obbedienza (incorporazione), in caso contrario deve lasciare l’istituto.
La prima incorporazione è sempre temporanea (di durata non inferiore a cinque anni).
Dopo tale periodo, il membro ritenuto idoneo viene ammesso all’incorporazione perpetua oppure a quella definitiva (cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza).