Istituti di vita consacrata
Istituti di vita consacrata can. 573-606 c.j.c.
Istituti nei quali i membri promettono di osservare i consigli evangelici di castità , povertà e obbedienza attraverso l’emissione di voti o di altri sacri vincoli e si uniscono in modo particolare alla Chiesa e al suo ministero. Si suddividono in due grandi categorie:
— istituti religiosi;
— istituti secolari;
a seconda che i membri vivano in comunitĂ oppure non conducano vita comune.
Per sua natura lo stato di vita consacrata non è né clericale [vedi Chierici] né laicale [vedi Laici], purtuttavia gli (—) assumono l’una o l’altra di queste denominazioni; si dice, infatti:
— istituto clericale quello che, secondo il progetto del fondatore, o per legittima tradizione, è sotto la guida di chierici e assume l’esercizio dell’Ordine sacro e come tale è riconosciuto dall’autorità ecclesiastica;
— istituto laicale quello che, riconosciuto come tale dalla Chiesa, in forza della sua natura, dell’indole e del fine, ha un compito specifico determinato dal fondatore o da una legittima tradizione che non comporta l’esercizio dell’Ordine sacro.
Per quanto concerne, invece, la posizione giuridica, l’(—) si dice:
— di diritto pontificio, se eretto ed approvato con formale decreto della Sede Apostolica [vedi Santa Sede];
— di diritto diocesano, se eretto dal Vescovo diocesano ma senza conseguire il decreto di approvazione della Sede Apostolica.
Sono riservate alla Sede Apostolica fusioni ed unioni di istituti nonché la costituzione di federazioni e confederazioni così come è di esclusiva competenza della stessa Sede la soppressione di un istituto e la decisione sui suoi beni.
Gli (—) sono soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa ed i singoli membri sono tenuti, ad obbedire al Sommo Pontefice come loro supremo Superiore anche in forza del sacro vincolo dell’obbedienza.
Istituti nei quali i membri promettono di osservare i consigli evangelici di castità , povertà e obbedienza attraverso l’emissione di voti o di altri sacri vincoli e si uniscono in modo particolare alla Chiesa e al suo ministero. Si suddividono in due grandi categorie:
— istituti religiosi;
— istituti secolari;
a seconda che i membri vivano in comunitĂ oppure non conducano vita comune.
Per sua natura lo stato di vita consacrata non è né clericale [vedi Chierici] né laicale [vedi Laici], purtuttavia gli (—) assumono l’una o l’altra di queste denominazioni; si dice, infatti:
— istituto clericale quello che, secondo il progetto del fondatore, o per legittima tradizione, è sotto la guida di chierici e assume l’esercizio dell’Ordine sacro e come tale è riconosciuto dall’autorità ecclesiastica;
— istituto laicale quello che, riconosciuto come tale dalla Chiesa, in forza della sua natura, dell’indole e del fine, ha un compito specifico determinato dal fondatore o da una legittima tradizione che non comporta l’esercizio dell’Ordine sacro.
Per quanto concerne, invece, la posizione giuridica, l’(—) si dice:
— di diritto pontificio, se eretto ed approvato con formale decreto della Sede Apostolica [vedi Santa Sede];
— di diritto diocesano, se eretto dal Vescovo diocesano ma senza conseguire il decreto di approvazione della Sede Apostolica.
Sono riservate alla Sede Apostolica fusioni ed unioni di istituti nonché la costituzione di federazioni e confederazioni così come è di esclusiva competenza della stessa Sede la soppressione di un istituto e la decisione sui suoi beni.
Gli (—) sono soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa ed i singoli membri sono tenuti, ad obbedire al Sommo Pontefice come loro supremo Superiore anche in forza del sacro vincolo dell’obbedienza.