Irregolarità
Irregolarità can. 1040-1049 c.j.c.
Impedimento perpetuo che vieta la ricezione o l’esercizio dell’Ordine sacro.
Sono irregolari a ricevere gli ordini:
— chi è affetto da pazzia o da altra infermità psichica che lo renda inabile a svolgere il sacro ministero;
— chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;
— chi ha tentato di contrarre matrimonio, anche soltanto civile, mentre ne era impedito per vincolo matrimoniale, per Ordine sacro o voto pubblico di castità ovvero lo ha fatto con una donna già validamente sposata o legata dallo stesso voto;
— chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato aborto, nonchè tutti i complici in questi delitti;
— chi ha gravemente mutilato se stesso o altri o ha tentato di suicidarsi;
— chi ha posto in essere atti riservati al Vescovo o al sacerdote, senza averne la relativa potestà d’ordine o avendone la proibizione dell’esercizio.
Sono invece semplicemente impediti:
— chi è sposato, a meno che non debba accedere al diaconato permanente [vedi Diacono];
— chi esercita un ufficio o amministrazione vietata ai chierici, fino a quando non cessi da tali attività [vedi Attività affaristica];
— il neofita, a meno che, a giudizio dell’Ordinario, sia sufficientemente pronto.
Impedimento perpetuo che vieta la ricezione o l’esercizio dell’Ordine sacro.
Sono irregolari a ricevere gli ordini:
— chi è affetto da pazzia o da altra infermità psichica che lo renda inabile a svolgere il sacro ministero;
— chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;
— chi ha tentato di contrarre matrimonio, anche soltanto civile, mentre ne era impedito per vincolo matrimoniale, per Ordine sacro o voto pubblico di castità ovvero lo ha fatto con una donna già validamente sposata o legata dallo stesso voto;
— chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato aborto, nonchè tutti i complici in questi delitti;
— chi ha gravemente mutilato se stesso o altri o ha tentato di suicidarsi;
— chi ha posto in essere atti riservati al Vescovo o al sacerdote, senza averne la relativa potestà d’ordine o avendone la proibizione dell’esercizio.
Sono invece semplicemente impediti:
— chi è sposato, a meno che non debba accedere al diaconato permanente [vedi Diacono];
— chi esercita un ufficio o amministrazione vietata ai chierici, fino a quando non cessi da tali attività [vedi Attività affaristica];
— il neofita, a meno che, a giudizio dell’Ordinario, sia sufficientemente pronto.