Infermità

Infermità can. 1322-1324 c.j.c.

Situazione che influisce sulla capacita giuridica e di agire del fedele [vedi Capacità giuridica canonica; Personalità giuridica canonica].
Bisogna distinguere tra (—) mentale e (—) fisica (o corporale).
Tutti coloro che abitualmente mancano dell’uso di ragione non sono considerati responsabili dei propri atti e vengono equiparati ai bambini [vedi Età]; non sono di conseguenza tenuti all’osservanza delle leggi ecclesiastiche né sono penalmente imputabili.
Quando il giudice ecclesiastico pronuncia un’inabilità, deve sempre nominare un curatore.
Le (—) corporali, genericamente indicate come morbus, possono far cessare l’obbligo dell’osservanza di determinate leggi ecclesiastiche (digiuno, partecipazione alla S. Messa nei giorni festivi).
Se però l’(—) costituisce un perpetuum corporis impedimentum, diventa vitium e, come tale, può dar luogo a determinate incapacità. Ad esempio:
— l’impotenza, se perpetua ed anteriore alla celebrazione del matrimonio, costituisce causa di nullità del matrimonio stesso [vedi Impedimenti al matrimonio];
— la deformità fisica, impedisce l’accesso agli ordini sacri.