Infedele

Infedele can. 861, 1086, 1476 c.j.c.

È (—), secondo il diritto canonico, colui che non ha ricevuto il Battesimo.
Egli, pertanto, non può essere «persona» per la Chiesa, e di conseguenza non puo avere:
— né capacità giuridica, e cioè capacità di essere titolare di rapporti giuridici [vedi Capacità giuridica canonica];
— né capacità di agire, e cioè capacità di porre in essere atti giuridici canonici.
Tuttavia, il diritto canonico riconosce all’(—):
— il diritto di essere istruito nelle verità religiose;
— il diritto ad esser battezzato;
— una limitata capacità a partecipare alla vita della Chiesa, e più precisamente la capacità ad intervenire in tutte quelle attività che non presuppongano il Battesimo;
— il diritto di uguaglianza con tutti gli altri uomini, battezzati o meno.
Alcuni canoni del Codice, poi, prendono in specifica considerazione gli (—) laddove:
— si consente la celebrazione, sia pure con dispensa, di un valido matrimonio tra un fedele ed un (—);
— si prevede che un (—), in caso di necessità, possa amministrare il sacramento del Battesimo, purché, anche se non credente, sia mosso da retta intenzione;
— si prevede che chiunque, battezzato o non battezzato, possa agire in giudizio.