Infallibilità

Infallibilità can. 749 c.j.c.

Presunzione assoluta di inerranza del Magistero del Sommo Pontefice e dei Vescovi.
Ciò si verifica allorquando il Romano Pontefice, come pastore e dottore supremo di tutti i fedeli che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede ovvero i Vescovi, come dottori e giudici della fede e dei costumi (radunati nel Concilio ecumenico o, seppure sparsi, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro convergono in una sentenza unanime), proclamano con atto definitivo che una dottrina in materia di fede e di costumi deve ritenersi per vera.