Indulto

Indulto can. 688 c.j.c.

Permesso di uscire da un istituto religioso durante il periodo della professione [vedi Professione religiosa] temporanea, accordato per gravi cause, dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio se si tratta di istituto di diritto pontificio; negli istituti di diritto diocesano l’(—) per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.