Incardinazione

Incardinazione can. 265-272 c.j.c.

Incorporazione di un chierico ad una Chiesa particolare o ad altro ente o istituto che ne abbia avuta facoltà per diritto o concessione dell’autorità competente.
L’(—) consegue all’ordinazione diaconale (che fa acquisire lo status di chierico) e lega stabilmente il ministro sacro al servizio della diocesi o dell’istituto religioso.
L’ascrizione dei chierici ad una Chiesa particolare non è più come in passato perpetua e assoluta.
Il Codice prevede, al riguardo, due possibilità:
— un chierico può chiedere di essere incardinato in un’altra Chiesa particolare, ottenendo la c.d. lettera dimissoria scritta dal Vescovo presso cui è incardinato (escardinazione) e altra lettera scritta del Vescovo nella cui diocesi desidera essere ascritto. Si tratta in questo caso di un vero e proprio trasferimento da una diocesi ad un’altra.
Va da sé che la escardinazione può essere lecitamente concessa solo per utilità della Chiesa o per il bene del chierico e, comunque, non può essere negata se non ricorrano gravi ragioni;
— un chierico, pur mantenendo la (—) nella propria diocesi, può, con licenza del proprio Vescovo, trasferirsi temporaneamente in altra diocesi, afflitta da grave scarsità di clero, per esercitare ivi il ministero pastorale. In questo caso si deve, invece, parlare di un vero e proprio invio in missione.