Imposte ecclesiastiche

Imposte ecclesiastiche can. 1260, 1263-1264 c.j.c.

Entrate ecclesiastiche
di diritto pubblico che si possono assimilare alle entrate tributarie degli ordinamenti statali.
Tali entrate possono distinguersi in:
tributi generici (corrispondenti ai tributi dell’ordinamento statale), dovuti indipendentemente da una diretta prestazione da parte dell’autorità ecclesiastica;
tributi specifici (corrispondenti alle tasse) dovuti in occasione o come corrispettivo di un servizio.
Tra i tributi specifici sono comprese quelle prestazioni richieste in occasione di particolari servizi ecclesiastici e che il Codice, con opportuna precisione di linguaggio, distingue in:
tasse vere e proprie e cioè le somme riscosse in relazione agli atti della potestà esecutiva-amministrativa della Chiesa (rilascio di documenti, certificazioni, dispense, etc.);
oblazioni dei fedeli e cioè le somme richieste ai fedeli, e da questi corrisposte, per l’amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
spese di giudizio innanzi ai tribunali ecclesiastici.