Impedimenti al matrimonio

Impedimenti al matrimonio can. 1073-1094 c.j.c.

Condizioni o situazioni prestabilite relative alle persone dei singoli contraenti e che le rendono inabili a contrarre validamente il matrimonio canonico: esse sono denominate impedimenti dirimenti (appunto perché rendono invalido il matrimonio).
In particolare gli impedimenti dirimenti risultano essere:
— l’età. Non possono contrarre matrimonio valido l’uomo prima che abbia compiuto i 16 anni e la donna prima dei 14. Le Conferenze Episcopali possono, però, stabilire una età maggiore;
— l’impotenza copulativa (o coëundi), cioè l’incapacità all’unione fisica dei coniugi che per sua stessa natura rende nullo il matrimonio, se perpetua ed antecedente al matrimonio stesso. Non è considerata, invece, (—) la sterilità o impotentia generandi;
— il vincolo derivante da un precedente matrimonio (canonico) valido, anche se non consumato, che leghi una delle parti. Tale (—) sussiste sino a quando il matrimonio non sia sciolto, il che, nel caso di matrimonio consumato, può avvenire solo per morte del coniuge;
— la disparità di culto. È invalido il matrimonio tra una persona non battezzata ed una battezzata nella Chiesa cattolica e da essa non separatasi con atto formale (eresia o scisma);
— l’Ordine sacro. È invalido il matrimonio degli ordinati in sacris; ciò quale conseguenza del celibato imposto a coloro che sono costituiti nei sacri ordini. Tale impedimento concerne Vescovi, sacerdoti e diaconi e si applica anche al diacono permanente che sia divenuto vedovo;
— il voto perpetuo di castità. Detto voto deve essere pubblico (fatto cioè innanzi la Chiesa), perpetuo ed emesso in un istituto religioso.
Di conseguenza non sono soggetti a questo impedimento i membri degli istituti secolari, né quelli delle società di vita apostolica;
— il ratto. Tale impedimento sussiste nel caso una donna sia rapita (o quantomeno trattenuta con violenza fisica) a scopo di matrimonio;
— il crimine di coniugicidio. È invalido il matrimonio di chi, allo scopo di celebrarlo con una determinata persona, uccida il coniuge di questa o il proprio.
È invalido, altresì, il matrimonio tra coloro che cooperano, fisicamente o moralmente, alla uccisione di un coniuge;
— la consanguineità o parentela (cioè il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite) rende nullo il matrimonio in linea retta all’infinito, sia per i discendenti legittimi che per quelli naturali; nella linea collaterale, invece, lo rende nullo solo fino al quarto grado incluso;
— l’affinità, cioè il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge, se è in linea retta, rende invalido il matrimonio; in pratica è vietato il matrimonio tra suocera e genero, tra suocero e nuora e tra un coniuge e i figli dell’altro coniuge;
— la pubblica onestà. Tale impedimento sorge da matrimonio invalido, consumato o meno, in cui vi sia stata vita comune o da pubblico e notorio concubinato. Esso rende invalido il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna e viceversa;
— la parentela legale. Non possono contrarre validamente matrimonio tra loro, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale, cioè sorta da adozione civile.
Non sono
mai dispensabili gli (—) di diritto divino e cioè: l’età, l’impotenza, il vincolo precedente, la consanguineità in linea retta all’infinito e in linea collaterale in secondo grado.
Il Vescovo diocesano, invece, può dispensare i propri diocesani, dovunque dimorino, e quanti vivano temporaneamente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (c.d. di diritto umano) eccettuati i seguenti tre, la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica:
ordine sacro;
voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio;
crimine.
In caso di urgente pericolo di morte, tuttavia, anche questi (—), ad eccezione di quello derivante dall’Ordine sacro, possono essere dispensati dal Vescovo diocesano.