Ignoranza

Ignoranza can. 15, 126 c.j.c.

Mancanza di scienza dovuta in un soggetto con conseguenze determinate dal diritto.
L’(—) può essere:
ignorantia iuris quando concerne la legge come tale;
ignorantia facti se riguarda una qualità dell’atto che si pone in essere.
Circa le conseguenze, il codice di diritto canonico stabilisce che l’atto è nullo se l’(—) verte sulla sostanza dell’atto o ricade sulla condizione sine qua non, in ogni altro caso l’atto di per sé è valido ma è soggetto ad azione rescissoria. Va rilevato che il codice, stabilisce, come principio generale, che l’(—) circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno ad un fatto notorio di altri, generalmente non si presume; si presume, invece, circa un fatto altrui non notorio, finché non si provi il contrario.