Giuramento

Giuramento can. 1199-1203, 1283, 1454, 1532, 1562 c.j.c.

Invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità; esso non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia.
Chi giura liberamente di fare qualche cosa ha l’obbligo di religione di compiere quanto è sancito col (—) mentre è nullo, ipso iure, il (—) estorto con dolo, violenza o timore grave [vedi Violenza].
A norma di diritto, il (—) è obbligatorio:
— per gli amministratori di beni ecclesiastici;
— per i giudici e i ministri del Tribunale;
— per le parti chiamate a deporre nei giudizi, quando sia in causa il bene pubblico;
— per i testimoni.