Foro
Foro can. 130 c.j.c.
Ambito in cui si esercita una potestà o una facoltà.
La potestà di governo ha, nell’ordinamento canonico, una sfera più vasta di quella che è riservata allo Stato, in quanto, a differenza di quest’ultimo, essa viene a disciplinare anche la coscienza dell’individuo. Si suole pertanto distinguere, in dottrina, tra:
— giurisdizione di (—) esterno che si riferisce direttamente al bene comune pubblico (cioè di tutta la Chiesa) e concerne i rapporti dei fedeli tra di loro e con l’autorità ecclesiastica;
— giurisdizione di (—) interno o della coscienza che si riferisce direttamente e principalmente al bene dei singoli fedeli e concerne i rapporti dei fedeli con la divinità.
Non si tratta però di due potestà diverse bensì di diversità di effetti giuridici conseguenti all’esercizio di un’unica potestà.
Infatti la potestà di governo di per sé è esercitata nel (—) esterno, tuttavia qualche volta può esserlo nel solo (—) interno nel senso che gli effetti, di per sé scaturenti per il (—) esterno, non vengono riconosciuti a meno che ciò non sia espressamente stabilito per determinati casi.
Ambito in cui si esercita una potestà o una facoltà.
La potestà di governo ha, nell’ordinamento canonico, una sfera più vasta di quella che è riservata allo Stato, in quanto, a differenza di quest’ultimo, essa viene a disciplinare anche la coscienza dell’individuo. Si suole pertanto distinguere, in dottrina, tra:
— giurisdizione di (—) esterno che si riferisce direttamente al bene comune pubblico (cioè di tutta la Chiesa) e concerne i rapporti dei fedeli tra di loro e con l’autorità ecclesiastica;
— giurisdizione di (—) interno o della coscienza che si riferisce direttamente e principalmente al bene dei singoli fedeli e concerne i rapporti dei fedeli con la divinità.
Non si tratta però di due potestà diverse bensì di diversità di effetti giuridici conseguenti all’esercizio di un’unica potestà.
Infatti la potestà di governo di per sé è esercitata nel (—) esterno, tuttavia qualche volta può esserlo nel solo (—) interno nel senso che gli effetti, di per sé scaturenti per il (—) esterno, non vengono riconosciuti a meno che ciò non sia espressamente stabilito per determinati casi.