Fonti del diritto canonico

Fonti del diritto canonico

Nella teoria generale del diritto le fonti sono quegli atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti come tali dall’ordinamento di cui fanno parte. Questo termine sta ad indicare sia le fonti di produzione sia le fonti di cognizione.
Secondo Del Giudice le fonti di cognizione del diritto canonico sono le raccolte e i documenti che contengono le norme di diritto canonico; le fonti di produzione (o in senso materiale) sono sia le norme che provengono dagli organi della Chiesa, sia le forme che tali norme assumono come la legge [vedi Legge canonica] e la consuetudine.
Le fonti di cognizione, a loro volta, si distinguono in fonti di diritto divino (ad es. la Rivelazione e la Tradizione), assolutamente inderogabili dalle leggi umane (civili ed ecclesiastiche) e fonti di diritto umano, scaturenti, invece, dal volere delle autorità costituite della Chiesa per il governo della comunità dei fedeli, quali ad esempio il Sommo Pontefice e il Concilio Ecumenico.