Fondo edifici di culto

Fondo edifici di culto artt. 54 ss. L. 20-5-1985, n. 222

È destinato a riunire, dal 1° gennaio 1987, i patrimoni delle tre Aziende di culto principali prima esistenti, nonché quelli delle speciali Aziende di culto destinate, sotto varia denominazione, a scopi di culto, beneficenza e di religione, precedentemente gestite dalle Prefetture (es.: Fondo clero veneto, gestione clero curato; Azienda speciale di culto della Toscana etc.).
Il (—), che ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, ha il compito di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo stesso.
L’amministrazione del (—) è affidata al Ministro per l’Interno che lo esercita a mezzo della Direzione generale degli Affari di culto e, nell’ambito provinciale, a mezzo di prefetti. Il ministro è coadiuvato da un Consiglio di amministrazione nominato, su sua proposta, dal Presidente della Repubblica.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo del (—) sono sottoposti all’approvazione del Parlamento, in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell’interno.