Fondazione

Fondazione art. 12 L. 20-5-1985, n. 222

Enti istituiti mediante lasciti di beni mobili ed immobili effettuati con donazione o testamento, cd. pia fondazione autonoma, che si distingue dalla pia fondazione non autonoma, in cui i lasciti sono effettuati ad enti già esistenti [vedi Lasciti pii].
Le (—) di culto possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili, non solo se sussistono i normali presupposti, ma anche se abbiano mezzi sufficienti per il raggiungimento dei loro fini e se rispondono alle esigenze religiose della popolazione (art. 12 L. 222/85) [vedi Enti ecclesiastici].