Filiazione

Filiazione can. 1137-1140

Consanguineità
[vedi Necessitudo] in linea retta, tra due persone di cui uno è genitore dell’altra. Essa può essere:
reale se risulta dalla generazione;
fittizia quando proviene da adozione negli ordinamenti che prevedono la possibilità di ricorrere a quest’istituto.
I figli si dicono legittimi se nati da persone legate da matrimonio valido o putativo [vedi Matrimonio putativo]. Gli illegittimi, a loro volta, possono essere:
naturali: se nati da persone che avrebbero potuto sposarsi tra loro;
spurii: se osta all’eventuale possibile matrimonio un impedimento dirimente [vedi Impedimenti al matrimonio].
I figli illegittimi possono essere legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido che putativo, o per rescritto della S. Sede: in questo caso, per il diritto canonico, essi sono in tutto equiparati ai figli legittimi, salvo eventuali limitazioni previste espressamente dalla legge.