Fedeli
Fedeli can. 204-233
Battezzati [vedi Battesimo] che si trovano nella piena comunione della Chiesa mediante i vincoli della professione di fede [vedi Fede cattolica], dei Sacramenti e del governo ecclesiastico.
Lo status di (—) è comune a tutti i battezzati (principio di uguaglianza), ai chierici, come ai laici, ai religiosi come agli sposati. Tale status costituisce il necessario presupposto di ogni più specifica posizione ecclesiale, connessa all’esercizio di una determinata funzione o alla pratica di un dato stato di vita.
Gli obblighi che incombono su tutti i (—) possono così riassumersi:
— conservare, nelle loro attività, la comunione con la Chiesa;
— condurre una vita santa e promuovere la crescita e la santificazione della Chiesa;
— collaborare all’azione missionaria della Chiesa;
— osservare, con cristiana obbedienza, gli insegnamenti dei Pastori della Chiesa;
— sovvenire alle necessità della Chiesa;
— promuovere la giustizia sociale e soccorrere i poveri con i propri redditi.
I diritti fondamentali del (—) cristiano nella Chiesa possono, invece, essere così sintetizzati:
— diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità;
— diritto (che è al tempo stesso dovere) in relazione alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui ciascuno gode, di esprimere ai Pastori della Chiesa e all’insieme dei fedeli, il proprio pensiero sulle questioni che concernono il bene comune della Chiesa;
— diritto di usufruire dei beni spirituali della Chiesa, soprattutto la Parola di Dio e i sacramenti;
— diritto all’esercizio del culto secondo il rito proprio (tra quelli approvati dalla Chiesa) e ad una propria spiritualità conforme, però, alla dottrina della Chiesa;
— diritto di fondare liberamente associazioni per fini caritativi o religiosi;
— diritto di promuovere e sostenere, anche con proprie iniziative, l’attività apostolica;
— diritto alla educazione e alla istruzione cristiana;
— diritto di dedicarsi alla ricerca teologica e di farne conoscere i risultati, osservando al riguardo il rispetto dovuto al magistero della Chiesa;
— diritto alla libera scelta del proprio stato di vita;
— diritto alla tutela della propria fama e alla difesa della propria intimità;
— diritto alla tutela giudiziaria.
Battezzati [vedi Battesimo] che si trovano nella piena comunione della Chiesa mediante i vincoli della professione di fede [vedi Fede cattolica], dei Sacramenti e del governo ecclesiastico.
Lo status di (—) è comune a tutti i battezzati (principio di uguaglianza), ai chierici, come ai laici, ai religiosi come agli sposati. Tale status costituisce il necessario presupposto di ogni più specifica posizione ecclesiale, connessa all’esercizio di una determinata funzione o alla pratica di un dato stato di vita.
Gli obblighi che incombono su tutti i (—) possono così riassumersi:
— conservare, nelle loro attività, la comunione con la Chiesa;
— condurre una vita santa e promuovere la crescita e la santificazione della Chiesa;
— collaborare all’azione missionaria della Chiesa;
— osservare, con cristiana obbedienza, gli insegnamenti dei Pastori della Chiesa;
— sovvenire alle necessità della Chiesa;
— promuovere la giustizia sociale e soccorrere i poveri con i propri redditi.
I diritti fondamentali del (—) cristiano nella Chiesa possono, invece, essere così sintetizzati:
— diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità;
— diritto (che è al tempo stesso dovere) in relazione alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui ciascuno gode, di esprimere ai Pastori della Chiesa e all’insieme dei fedeli, il proprio pensiero sulle questioni che concernono il bene comune della Chiesa;
— diritto di usufruire dei beni spirituali della Chiesa, soprattutto la Parola di Dio e i sacramenti;
— diritto all’esercizio del culto secondo il rito proprio (tra quelli approvati dalla Chiesa) e ad una propria spiritualità conforme, però, alla dottrina della Chiesa;
— diritto di fondare liberamente associazioni per fini caritativi o religiosi;
— diritto di promuovere e sostenere, anche con proprie iniziative, l’attività apostolica;
— diritto alla educazione e alla istruzione cristiana;
— diritto di dedicarsi alla ricerca teologica e di farne conoscere i risultati, osservando al riguardo il rispetto dovuto al magistero della Chiesa;
— diritto alla libera scelta del proprio stato di vita;
— diritto alla tutela della propria fama e alla difesa della propria intimità;
— diritto alla tutela giudiziaria.