Favor matrimonii

Favor matrimonii can. 1060 c.j.c.

Presunzione iuris tantum di validità del matrimonio canonico, per cui nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.
Il (—) agisce come principio processuale nel senso che non può essere dichiarata la nullità di un matrimonio finchè non si abbia la certezza morale (non già assoluta) di tale invalidità.
Il (—) cede soltanto di fronte al favor fidei nel senso che, se il matrimonio celebrato tra due non battezzati è di dubbia validità ed uno dei coniugi si converta al cattolicesimo, detto matrimonio si presumerà invalido fino alla prova della sua validità.