Età

Età can. 97-98, 401, 538, 643, 656, 874, 1031, 1252 c.j.c.

Situazione che influisce sulla capacita giuridica e di agire del fedele
[vedi Capacità giuridica canonica; Personalità giuridica canonica].
La persona che ha compiuto diciotto anni è considerata maggiorenne ed ha il pieno esercizio dei suoi diritti.
Chi non ha ancora compiuto tale età è considerato minorenne.
Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino: si presume che non abbia l’uso di ragione e lo si considera non responsabile dei suoi atti; in base al can. 11 non è tenuto all’osservanza delle leggi ecclesiastiche.
La persona minorenne, nell’esercizio dei suoi diritti, non ha capacità di agire ma è sottoposto alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle materie in cui, per diritto divino o ecclesiastico, sia esente dalla loro potestà: ad es. il minore può validamente contrarre matrimonio (compiuti i 16 anni se uomo, i 14 se donna) senza bisogno del consenso dei genitori.
In ordine a determinati atti sono stabiliti particolari limiti di età, ad es.:
16 anni per essere padrino [vedi Battesimo; Confermazione] di battesimo;
17 anni per l’ingresso in noviziato;
18 anni per l’emissione della professione religiosa temporanea;
25 anni per l’ordinazione presbiteriale [vedi Ordine sacro].
In qualche raro caso assume una certa rilevanza il raggiungimento di una determinata età: ad es. è sancito che alla legge del digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60º anno di età iniziato.
Così pure è stabilito che Vescovi (diocesani, coadiutori ed ausiliari) e Parroci, raggiunti i 75 anni, rassegnino le dimissioni dalla loro carica (con facoltà, per i superiori, di accettarle o differirle).