Esequie ecclesiastiche

Esequie ecclesiastiche can. 1176-1185

Le (—) (o funerali) costituiscono la c.d. liturgia dei defunti celebrata dalla Chiesa per impetrare l’aiuto spirituale per i fedeli defunti, onorarne i corpi e arrecare ai vivi il conforto della speranza.
Le (—) debbono essere celebrate, di regola, nella chiesa parrocchiale [vedi Parrocchia] del fedele defunto. Tuttavia per volontà del defunto o di chi deve curarne le (—), può essere scelta la chiesa del luogo ove è avvenuta la morte o altra chiesa.
Norme particolari vigono per i Vescovi e i religiosi.
La sepoltura dei defunti (che la Chiesa raccomanda vivamente, pur non proibendo la cremazione [vedi Esequie ecclesiastiche]) deve avvenire di regola nel cimitero, ove esista, della propria parrocchia; dopo la tumulazione, la morte deve essere annotata nel prescritto registro parrocchiale dei defunti.
Hanno diritto alle (—) tutti i fedeli nonché i catecumeni.
Con il permesso del Vescovo diocesano possono concedersi le (—):
— ai bambini morti senza battesimo, se consti che i genitori intendevano farli battezzare;
— agli appartenenti a Chiese o comunità ecclesiali non cattoliche, purchè non sia possibile avere il ministro proprio e non consti della volontà contraria del defunto.
Devono invece essere privati delle (—) e di qualsiasi Messa esequiale, ammenocché prima della morte non abbiano dato segno di ravvedimento, i battezzati:
— che sono notoriamente apostati [vedi Apostasia], eretici [vedi Eresia], scismatici [vedi Scisma];
— che abbiano scelto la cremazione per motivi contrari alla fede cristiana;
— che siano pubblici peccatori e ci sia pericolo di pubblico scandalo dei fedeli.