Errore

Errore can. 125-126 c.j.c.

Falso giudizio sulla realtà che produce determinate conseguenze giuridiche
Si distinguono due tipi di (—):
— l’(—) vizio, detto anche motivo o accidentale, che inficia il processo formativo della volontà;
— l’(—) ostativo, denominato anche (—) essenziale, che inficia la fase di manifestazione della volontà per cui si dichiara di volere ciò che in realtà non si vuole.
La differenza tra i due tipi è che nel primo caso la volontà esiste ma è viziata, nel secondo caso la volontà non esiste affatto.
L’(—)-vizio a sua volta è distinto in (—):
di fatto: falsa percezione o rappresentazione della realtà;
di diritto: ignoranza o falsa conoscenza della norma giuridica; questo tipo di (—), ove concerna leggi irritanti (cioè che stabiliscono la nullità di un atto) o inabilitanti (che stabiliscono la inabilità di una persona) non è mai scusabile.
Circa le conseguenze, il codice di diritto canonico stabilisce che l’atto è nullo se l’(—) verte sulla sostanza dell’atto o ricade sulla condizione sine qua non; in ogni altro caso l’atto, di per sé, è valido ma è soggetto ad azione rescissoria.