Enti ecclesiastici
Enti ecclesiastici L. 24-6-1929, n. 1159; L. 20-5-1985, n. 222; Accordo 18-2-1984
Si definiscono (—) quegli organismi, aventi finalità di religione ed in particolare di culto, sorti nell’ambito della struttura della Chiesa cattolica e delle confessioni diverse dalla cattolica, che possono, attualmente e attraverso il riconoscimento, svolgere un ruolo rilevante anche nell’ordinamento statale.
ENTI ECCLESIASTICI (CATTOLICI)
CIVILMENTE RICONOSCIUTI
art. 7, n. 2, Nuovo Concordato 1984
Enti riconosciuti anteriormente al Concordato del 1929
• Santa Sede
• Sacre Congregazioni
• Collegio dei Cardinali
• Tribunali ecclesiastici presso la S. Sede (Rota Romana, Segnatura Apostolica, Penitenziaria Apostolica)
• Capitoli (cattedrali e collegiali)
• Seminari di ogni ordine e grado
• Le mense vescovili e i benefici parrocchiali sono stati soppressi dall’art. 28 della L. 222/85.
Enti riconosciuti o riconoscibili
dopo i Concordati del 1929 e del 1984
• Diocesi
• Parrocchie
• Istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche
• Chiese aperte al culto pubblico
• Santuari
• Fabbricerie
• Associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica)
• Confraternite
• Associazioni pubbliche di fedeli
• Fondazioni di culto
• Istituto centrale per il sostentamento del clero
• Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero
• (—) della Chiesa cattolica
I presupposti per l’attribuzione della qualifica, nell’ambito dell’ordinamento italiano, di (—) civilmente riconosciuti, sono:
— un preventivo provvedimento canonico di erezione o di approvazione (cd. presupposto fondamentale);
— la sede in Italia;
— il fine di religione o di culto (presunto per alcune categorie di enti o accertato direttamente dallo Stato per tutti gli altri enti);
— la dimostrazione (solo però per alcune categorie di enti) della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini e/o della rispondenza alle esigenze religiose della popolazione;
— un procedimento amministrativo di riconoscimento agli effetti civili descritto compiutamente dalla L. 222/85.
L’art. 19 della L. 222/85 ha previsto che, in caso di mutamento sostanziale (nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza) che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo possa essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.
L’autorità ecclesiastica può, nelle condizioni e nelle forme stabilite dal diritto canonico, apportare modificazioni allo status degli (—), anche dopo che questi abbiano ottenuto il riconoscimento statale.
Codesti provvedimenti, pur se canonicamente validi, non sortiscono di per sé alcun effetto nell’ordinamento statuale, in quanto è previsto (art. 191, L. 222/85) che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli (—) civilmente riconosciuti (qualora non costituisca motivo di revoca del riconoscimento già concesso), possa acquistare efficacia civile mediante ulteriore riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Tale decreto va iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche.
L’estinzione degli (—) avviene di norma con un provvedimento di soppressione da parte dell’autorità ecclesiastica.
Qualora si tratti di (—) civilmente riconosciuti, la loro soppressione e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l’iscrizione, nel registro delle persone giuridiche, del provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione (art. 201, L. 222/85).
È previsto, a tal’uopo, che detto provvedimento venga trasmesso, a cura dell’autorità ecclesiastica, al Ministro dell’Interno il quale, con proprio decreto:
— ne dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
— provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto. L’art. 203 precisa che la devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e, osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
• (—) delle confessioni acattoliche
Per la disciplina di detti enti bisogna distinguere tra (—) espressi da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato le intese di cui all’art. 83, Cost. ed (—) espressi da tutte le altre confessioni acattoliche.
I primi possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili (secondo la normativa delle rispettive intese, molto simile comunque, a quella della L. 222/85) con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato.
I secondi possono ottenere il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri il quale è chiamato a valutare discrezionalmente l’opportunità del riconoscimento sotto il profilo politico (art. 2 L. 1159/29).
Si definiscono (—) quegli organismi, aventi finalità di religione ed in particolare di culto, sorti nell’ambito della struttura della Chiesa cattolica e delle confessioni diverse dalla cattolica, che possono, attualmente e attraverso il riconoscimento, svolgere un ruolo rilevante anche nell’ordinamento statale.
ENTI ECCLESIASTICI (CATTOLICI)
CIVILMENTE RICONOSCIUTI
art. 7, n. 2, Nuovo Concordato 1984
Enti riconosciuti anteriormente al Concordato del 1929
• Santa Sede
• Sacre Congregazioni
• Collegio dei Cardinali
• Tribunali ecclesiastici presso la S. Sede (Rota Romana, Segnatura Apostolica, Penitenziaria Apostolica)
• Capitoli (cattedrali e collegiali)
• Seminari di ogni ordine e grado
• Le mense vescovili e i benefici parrocchiali sono stati soppressi dall’art. 28 della L. 222/85.
Enti riconosciuti o riconoscibili
dopo i Concordati del 1929 e del 1984
• Diocesi
• Parrocchie
• Istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche
• Chiese aperte al culto pubblico
• Santuari
• Fabbricerie
• Associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica)
• Confraternite
• Associazioni pubbliche di fedeli
• Fondazioni di culto
• Istituto centrale per il sostentamento del clero
• Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero
• (—) della Chiesa cattolica
I presupposti per l’attribuzione della qualifica, nell’ambito dell’ordinamento italiano, di (—) civilmente riconosciuti, sono:
— un preventivo provvedimento canonico di erezione o di approvazione (cd. presupposto fondamentale);
— la sede in Italia;
— il fine di religione o di culto (presunto per alcune categorie di enti o accertato direttamente dallo Stato per tutti gli altri enti);
— la dimostrazione (solo però per alcune categorie di enti) della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini e/o della rispondenza alle esigenze religiose della popolazione;
— un procedimento amministrativo di riconoscimento agli effetti civili descritto compiutamente dalla L. 222/85.
L’art. 19 della L. 222/85 ha previsto che, in caso di mutamento sostanziale (nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza) che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo possa essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.
L’autorità ecclesiastica può, nelle condizioni e nelle forme stabilite dal diritto canonico, apportare modificazioni allo status degli (—), anche dopo che questi abbiano ottenuto il riconoscimento statale.
Codesti provvedimenti, pur se canonicamente validi, non sortiscono di per sé alcun effetto nell’ordinamento statuale, in quanto è previsto (art. 191, L. 222/85) che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli (—) civilmente riconosciuti (qualora non costituisca motivo di revoca del riconoscimento già concesso), possa acquistare efficacia civile mediante ulteriore riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Tale decreto va iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche.
L’estinzione degli (—) avviene di norma con un provvedimento di soppressione da parte dell’autorità ecclesiastica.
Qualora si tratti di (—) civilmente riconosciuti, la loro soppressione e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l’iscrizione, nel registro delle persone giuridiche, del provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione (art. 201, L. 222/85).
È previsto, a tal’uopo, che detto provvedimento venga trasmesso, a cura dell’autorità ecclesiastica, al Ministro dell’Interno il quale, con proprio decreto:
— ne dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
— provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto. L’art. 203 precisa che la devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e, osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
• (—) delle confessioni acattoliche
Per la disciplina di detti enti bisogna distinguere tra (—) espressi da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato le intese di cui all’art. 83, Cost. ed (—) espressi da tutte le altre confessioni acattoliche.
I primi possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili (secondo la normativa delle rispettive intese, molto simile comunque, a quella della L. 222/85) con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato.
I secondi possono ottenere il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri il quale è chiamato a valutare discrezionalmente l’opportunità del riconoscimento sotto il profilo politico (art. 2 L. 1159/29).