Elezione del Sommo Pontefice
Elezione del Sommo Pontefice
Quando per morte o rinuncia si rende vacante la Sede Apostolica [vedi Sede vacante] bisogna procedere all’(—) (che ha inizio al 16º o al più tardi al 21º giorno dalla vacanza).
Tale elezione è oggi disciplinata dalle Costituzioni apostoliche «Romano Pontifici eligendo» di Paolo VI (1-10-1975) e «Universi Dominici Gregius» di Giovanni Paolo II (22-2-1996).
Elettori sono esclusivamente, dal 1059, i Cardinali, anche se scomunicati [vedi Scomunica], sospesi [vedi Sospensione] o interdetti, purché proclamati in Concistoro; sono esclusi dall’elettorato attivo i Cardinali che rinunziarono, quelli deposti dal Pontefice, e quelli di età superiore agli 80 anni.
Il numero massimo dei Cardinali elettori non deve superare i 120.
Eleggibile è ogni fedele cattolico maggiorenne, ma dal 1378 viene eletto sempre un Cardinale.
In origine la forma di elezione poteva essere:
— per scrutinio segreto;
— per delega o compromesso;
— per quasi ispirazione (si ha tale tipo di elezione se tutti i Cardinali, quasi afflati Spiritu Sancto proclamano a viva voce chi deve essere il Pontefice).
A partire dal prossimo conclave l’unica forma di (—) sarà lo scrutinio segreto dal quale risulterà eletto chi ha ottenuto i due terzi dei voti dei Cardinali presenti (se il numero è divisibile per tre) ovvero i due terzi più uno (se il numero degli elettori non è divisibile per tre).
Tuttavia se dopo trentaquattro scrutini, distribuiti in tredici giorni, non dovesse raggiungersi la maggioranza richiesta si può abbassare il quorum alla maggioranza semplice, purché la maggioranza degli elettori sia daccordo su questo modo di procedere.
In tal caso i cardinali hanno la facoltà di limitare a due i candidati scelti tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio effettuato secondo la regola dei due terzi.
Per la liceità, l’elezione si deve tenere nel Conclave; la violazione del segreto del Conclave porta come conseguenza la scomunica.
L’elezione canonica è perfetta dal momento in cui il Cardinale Decano annunzia il risultato della votazione.
Dal momento in cui l’eletto ha accettato, per diritto divino, acquista la piena potestà di giurisdizione suprema e il Conclave ha fine.
Quando per morte o rinuncia si rende vacante la Sede Apostolica [vedi Sede vacante] bisogna procedere all’(—) (che ha inizio al 16º o al più tardi al 21º giorno dalla vacanza).
Tale elezione è oggi disciplinata dalle Costituzioni apostoliche «Romano Pontifici eligendo» di Paolo VI (1-10-1975) e «Universi Dominici Gregius» di Giovanni Paolo II (22-2-1996).
Elettori sono esclusivamente, dal 1059, i Cardinali, anche se scomunicati [vedi Scomunica], sospesi [vedi Sospensione] o interdetti, purché proclamati in Concistoro; sono esclusi dall’elettorato attivo i Cardinali che rinunziarono, quelli deposti dal Pontefice, e quelli di età superiore agli 80 anni.
Il numero massimo dei Cardinali elettori non deve superare i 120.
Eleggibile è ogni fedele cattolico maggiorenne, ma dal 1378 viene eletto sempre un Cardinale.
In origine la forma di elezione poteva essere:
— per scrutinio segreto;
— per delega o compromesso;
— per quasi ispirazione (si ha tale tipo di elezione se tutti i Cardinali, quasi afflati Spiritu Sancto proclamano a viva voce chi deve essere il Pontefice).
A partire dal prossimo conclave l’unica forma di (—) sarà lo scrutinio segreto dal quale risulterà eletto chi ha ottenuto i due terzi dei voti dei Cardinali presenti (se il numero è divisibile per tre) ovvero i due terzi più uno (se il numero degli elettori non è divisibile per tre).
Tuttavia se dopo trentaquattro scrutini, distribuiti in tredici giorni, non dovesse raggiungersi la maggioranza richiesta si può abbassare il quorum alla maggioranza semplice, purché la maggioranza degli elettori sia daccordo su questo modo di procedere.
In tal caso i cardinali hanno la facoltà di limitare a due i candidati scelti tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio effettuato secondo la regola dei due terzi.
Per la liceità, l’elezione si deve tenere nel Conclave; la violazione del segreto del Conclave porta come conseguenza la scomunica.
L’elezione canonica è perfetta dal momento in cui il Cardinale Decano annunzia il risultato della votazione.
Dal momento in cui l’eletto ha accettato, per diritto divino, acquista la piena potestà di giurisdizione suprema e il Conclave ha fine.