Elezione

Elezione can. 164-179 c.j.c.

Modalità di provvista dell’ufficio ecclesiastico da parte di un collegio o di un determinato gruppo di persone. Tipica in proposito è l’elezione del Pontefice da parte del collegio cardinalizio. Si possono ricordare, anche, l’(—) dell’amministratore diocesano da parte del collegio dei consultori ovvero quei rari casi, ancora esistenti, in cui i sudditi di una parrocchia possono eleggere il proprio parroco.
In alcuni casi il risultato dell’(—) deve ottenere conferma da parte dell’autorità competente e solo dopo tale conferma l’eletto ottiene l’ufficio con pieno diritto. Una forma particolare di (—) è quella del compromesso che si verifica quando tutti gli elettori, con consenso unanime e scritto, trasferiscono, solo per quella volta, il diritto di eleggere a una o più persone idonee.