Edifici di culto

Edifici di culto art. 831 codice civile; Accordo del 18-2-1984 (cd. Nuovo concordato); L. 11-8-1984, n. 449; L. 22-11-1988, n. 516; L. 22-11-1988, n. 517; L. 8-3-1989,n. 101

Edifici destinati all’esercizio pubblico del culto, denominati genericamente chiese (si parla anche di cappelle, oratori e, per alcune confessioni acattoliche di templi, moschee, sinagoghe).
In base all’art. 5 del Nuovo Concordato del 1984 e alle intese finora stipulate con le confessioni acattoliche, gli (—) non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli (—) senza averne dato previo avviso alla competente autorità ecclesiastica.
L’art. 831 c.c., inoltre, dispone che gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che la riguardano [vedi anche Chiese (Edifici)].