Dolo

Dolo can. 125 c.j.c.

Inganno messo in atto contro l’autore dell’atto giuridico che suppone astuzia, fallacia, macchinazione compiuta per ingannare qualcuno. Il (—) in diritto canonico non può essere che malus e produce conseguenze solo quando abbia indotto un soggetto a sbagliare.
Di regola l’atto viziato da (—) resta valido ma può, tuttavia, essere rescisso sia ad istanza della parte lesa e dei suoi successori, sia d’ufficio; in qualche caso specifico, però, il (—) è causa di nullità come ad es. per il suffragio elettorale e il consenso matrimoniale [vedi Matrimonio canonico].