Dispensa

Dispensa can. 85-93 c.j.c.

Esonero
, in un caso particolare, dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica, concesso dall’autorità esecutiva competente oppure da chiunque ne abbia facoltà a norma del diritto o per legittima delega.
Presupposto della (—) è una giusta e ragionevole causa rapportata alle circostanze del caso e alla gravità della legge dalla quale si dispensa; mancando ciò la (—) è invalida.
Oggetto della (—) sono solo le leggi ecclesiastiche (non quelle divine) e tra queste solamente quelle che non definiscono elementi costitutivi degli istituti o atti giuridici.
Il Vescovo diocesano che già ha il potere di dispensare dalle leggi diocesane e da quelle promulgate dal Concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza episcopale, può, inoltre, dispensare validamente i fedeli, quando lo ritiene giovevole al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari, sia universali che particolari, emanate dalla suprema autorità della Chiesa, fatta eccezione per le leggi processuali e penali e per quelle la cui dispensa sia riservata alla Sede apostolica o ad un’altra autorità.
Anche da queste ultime, però, qualsiasi ordinario (quindi anche il Vicario generale) può dispensare quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e vi sia pericolo di grave danno nel ritardo a condizione che:
— si tratti di (—) che la Santa Sede nelle medesime circostanze sia solita concedere;
— non si tratti della legge sul celibato ecclesiastico dalla quale può dispensare solo ed unicamente il Romano Pontefice.
Va sottolineato che sia la (—), sia la stessa facoltà di dispensare sono soggette ad interpretazione restrittiva.