Diritto penale della Chiesa

Diritto penale della Chiesa can. 1311-1399

Diritto nativo e proprio della Chiesa di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.
Si tratta, però, di un diritto penale particolare e la intitolazione stessa del Libro VI (Le sanzioni nella Chiesa) differente da quella (de delictis et pœnis) adottata dalla codificazione precedente, sta ad indicare l’instaurazione, nell’ordinamento canonico, di un sistema penale diretto soprattutto ad emendare chi ha commesso azioni punibili, riducendo al massimo il carattere punitivo ed espiatorio del sistema.
Nel (—) il legislatore:
— individua alcuni comportamenti particolarmente negativi, e cioè i delitti;
— prevede, congiuntamente, una serie di pene canoniche, nonché altri interventi chiamati rimedi penali e penitenze [vedi Pene canoniche];
— stabilisce, quindi, per ciascun delitto una appropriata sanzione.
Quando un fedele si rende colpevole di quei comportamenti, l’autorità competente gli infligge la pena. La pena cessa nei modi stabiliti dalla legge canonica.