Diritto canonico
Diritto canonico
È costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni interecclesiastiche e quelle con la società esterna.
In sostanza quindi il (—) è costituito da quell’insieme di norme che:
— creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa;
— regolano tali rapporti;
— organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
— valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.
Inoltre poiché la Chiesa costituisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, correlativamente il (—) si compone di norme di origine divina, il diritto divino, e di norme di provenienza umana, il diritto umano.
Le norme del primo tipo hanno fonte divina (es.: la Rivelazione) per cui si ritiene siano assolutamente inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche; quelle del secondo tipo scaturiscono, invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il governo della comunità dei fedeli quali ad esempio il Pontefice e il Concilio Ecumenico.
È costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni interecclesiastiche e quelle con la società esterna.
In sostanza quindi il (—) è costituito da quell’insieme di norme che:
— creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa;
— regolano tali rapporti;
— organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
— valutano e regolano i comportamenti dei fedeli.
Inoltre poiché la Chiesa costituisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, correlativamente il (—) si compone di norme di origine divina, il diritto divino, e di norme di provenienza umana, il diritto umano.
Le norme del primo tipo hanno fonte divina (es.: la Rivelazione) per cui si ritiene siano assolutamente inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche; quelle del secondo tipo scaturiscono, invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il governo della comunità dei fedeli quali ad esempio il Pontefice e il Concilio Ecumenico.