Diocesi

Diocesi can. 368-369, 372, 374 c.j.c.; L. 20-5-1985, n. 222

Chiesa particolare
definita dal codice di diritto canonico come la porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente e che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo. Vengono equiparate alle (—) la prelatura territoriale l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica, l’amministrazione apostolica eretta stabilmente e l’ordinariato militare.
Organi fondamentali
della (—) sono:
— il Vescovo diocesano, che vi sta a capo, eventualmente coadiuvato da Vescovi ausiliari o coadiutori;
— la Curia diocesana che consta delle persone e degli organismi che aiutano il Vescovo nel governo della (—);
— il capitolo dei canonici [vedi Canonici].
Le (—) possono essere ripartite per motivi organizzativi in zone pastorali ed in vicariati foranei (noti anche come decanati o presbiteriati).
Per quanto concerne lo Stato italiano, la Santa Sede si è impegnata, con l’art. 3, n. 1 del nuovo Concordato, a non includere alcuna parte del territorio italiano in una (—) la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
La Santa Sede, inoltre, in adempimento di quanto stabilito dalle norme concordatarie su enti e beni ecclesiastici (art. 29 L. 222/85), ha provveduto ad un riordinamento delle circoscrizioni ecclesiastiche diocesane sul territorio italiano, riducendone il numero da 325 a 228: a queste ultime è stata attribuita la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti [vedi Enti ecclesiastici].