Dimissione dei religiosi

Dimissione dei religiosi can. 694 c.j.c.

Destituzione da parte dell’autorità competente dalla condizione giuridica di membro di un istituto di vita consacrata precedentemente posseduta.
Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che:
— abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica [vedi Abbandono della fede],
— abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente.