Digiuno

Digiuno can. 1250-1253 c.j.c.

Particolare restrizione del regime alimentare cui devono attenersi i fedeli, che hanno superato i 18 anni e fino al compimento del sessantesimo anno di età, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo, unitamente all’astinenza dalle carni.
Le Conferenze episcopali possono determinare ulteriormente l’osservanza del (—), come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.